Nuova storia Vita21 – L’assistente igienico personale

L’anno scolastico è appena iniziato e con esso sono arrivati puntuali i problemi e le lunghe trafile burocratiche mirate “all’integrazione scolastica” (?!?) dei bambini portatori di handicap.

I diritti delle persone con disabilità sono tutelati, tra le altre, dalla Legge 05/02/1994 n. 104, la quale sancisce una serie di diritti, agevolazioni e quant’altro, mirati all’integrazione sociale. Noi genitori di bambini disabili, nell’auspicare che tali diritii vengano “naturalmente” riconosciuti, spesso assistiamo, inermi, all’applicazione di tale Legge a volte in maniera “bizzarra!”

Tra le figure chiave riconosciute dal legislatore, ci sta “l’assistente igienico personale”, figura quantomai controversa, che dovrebbe assistere il bambino disabile all’interno della struttura scolastica. Il problema è rappresentato dal fatto che, spesso, l’attribuzione di tale figura assistenziale desta parecchia confusione. Spetta al dirigente scolastico o all’Ente locale (che per la scuola dell’infanzia è ilComune di residenza del bambino) la nomina di detta figura? In Sicilia, la Legge Regionale, rende ancora più complicata la ricerca delle responsabilità in quanto, di fatto, non si obbliga il Dirigente scolastico a livello “coercitivo” ma semplicemente lo si “invita” a garantire il servizio. Dall’altro lato, i Comuni di residenza, che devono fare spesso i conti con le proprie casse, riconoscono in questo mancato allineamento dei Dirigenti scolastici, una sorta di “scudo” dietro cui proteggersi di anno in anno, con il rimando di responsabilità agli Enti locali a causa della mancanza di idoneo personale formato all’interno della scuola.

Questo problema, noi lo stiamo vivendo sulla nostra pelle.

A tal proposito ritengo possa essere utile pubblicare una lettera scritta dall’Avv. Salvatore Nocera (Vice Presidente Nazionale del FISH Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap):

Gentile Dirigente scolastica,

 la federazione , F I S H, di cui sono vicepresidente nazionale e che è membro dell’Osservatorio ministeriale sull’Inclusione scolastica, ha ricevuto segnalazione che nella Scuola da Lei diretta  non viene effettuata dai Collaboratori e Collaboratrici scolastiche la dovuta assistenza igienica ad alunni con gravi disabilità, che rimangono sporchi sino a quando i genitori non vengono a prelevarli a fine scuola.

Mentre mi permetto farLe presente che Lei corre il rischio di essere denunciata per mancata assistenza a minori, ritengo farLe cosa utile, nello spirito di collaborazione con l’Amministrazione scolastica da noi sempre intrattenuto come ben può testimoniare il MIUR ai cui D>irettori generali la presente è inviata per conoscenza,, inviandoLe un mio parere su questo delicato ma ineludibile problema che condiziona gravemente la qualità dell’inclusione scolastica:

“In Italia il problema assai controverso è stato risolto con il CCNL del 2003, confermato col CCNL del 2007 art 47,48 e Tabella A e seguenti CCNL, secondo i quali tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e viceversa e dentro i locali della scuola. Per l’assistenza igienica, invece, occorre un incarico del Dirigente scolastico, trattandosi di attività specialistica.

In Sicilia la questione è ancora più complicata. Infatti ,qui, in forza dell’autonomia regionale , è stata emanata laL. 5/11/2004 n. 15 che, all’art 22, stabilisce che l’assistenza igienica è a carico dei Comuni per la scuola di base e delle province per la scuola superiore, senza eccezione alcuna.La cosa è stata talmente innovativa che è stata emanata la Circolare n. 3 del 27 Marzo 2005 nella quale si ribadisce questa singolare innovativa soluzione; però alla fine si precisa ( in ciò attenuando il rigore della propria legge regionale) che i Dirigenti scolastici , prima din chiedere agli Enti locali, l’assegnazione di personale ad hoc, debbono fornire una dichiarazione agli stessi circa la presenza di collaboratori “ formati e disponibili”.Il termine “ disponibili” è, come sempre , ancora equivoco, non chiarendo se trattasi di una disponibilità oggettiva, dovuta alla presenza di tale personale nella scuola o soggettiva, nel senso della volontà o meno del personale di svolgere tali mansioni.

Per questo motivo anche in Sicilia si è stipulata un’Intesa , il23 Giugno 2005, fra >Regione siciliana, ANCI ed UPI regionali, Sindacati , nonché il Forum del Terzo Settore ed il Coordinamento delle associazioni regionali di persone con disabilità e loro familiari.

Nell’ìintesa si ribadisce il carattere suppletivo di ricorso agli Enti locali poiché si riconosce preliminarmente l’applicazione del CCNL del 2003,che pone a carico dei collaboratori scolastici e delle collaboratrici   l’obbligo di svolgere l’assistenza scolastica con l’obbligo di frequentarwe un apposito corso di aggiornamento di circa 40 ore, previo incarico del dirigente scolastico che deve assegnare un contributo economico di circa 1000 euro annui.   Dopo aver constatata l’ indisponibilità del personale ausiliario della scuola ( indisponibilità non soggettiva – voglio o non voglio – ma oggettiva – mancanza di personale aggiornato ), allora ci si può rivolgere ai Comuni per chiedere l’assegnazione di personale per l’assistenza igienica. Anzi si prevede la possibilità di stipula di convenzioni fra scuole ed Enti locali che provvedono a dare alle scuole un assegno ad personam di circa 750 euro.

Oggi però, i corsi dovrebbero essere stati ormai svolti e comunque, un Dirigente scolastico saputo all’atto dell’iscrizione ( Gennaio o Febbraio) che un alunno con disabilità necessita di assistenza igienica, deve immediatamente porre in essere le procedure con l’Uff scolastico provinciale e Regionale per l’avvio di un corso di aggiornamento al quale debba partecipare un collaboratore ed una collaboratrice scolastica ( per il rispetto del genere degli alunni).deve quindi dare incarico ai due prescelti, sulla base di un’assemblea sindacale, di svolgere tale attività al termine del corso, col corrispettivo diritto al compenso che, dopo la sequenza sindacale del 2008 è divenuto pensionabile.

Qualora i collaboratori prescelti si rifiutino di svolgere il corso o nessun collaboratore accetti l’incarico, a mio avviso, il Dirigente , che ha l’obbligo del risultato di qualità di funzionamento della scuola, deve riformulare l’ordine di servizio con diffida , pena il deferimento per sanzione disciplinare. Ove i collaboratori designati propongono ricorso al tribunale del lavoro, a mio avviso, il Tribunale, sulla base del CCNL, non potrebbe far altro che constatare la violazione del CCNL da parte loro e conseguentemente convalidare il provvedimento disciplinare”

Le chiedo pertanto se , alla luce delle considerazioni sopra esposte, Lei non ritenga di garantire l’assistenza igienica aglialunni con disabilità della Sua scuola.

Fiducioso nell’accoglienza della richiesta, porgo distinti saluti e rimango in attesa di un Suo cortese cenno di urgente riscontro.

Salvatore Nocera

Vicepresidente nazionale della F I S H, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

Mi pare superfluo aggiungere che, a tutt’oggi, dopo quasi 1 mese dall’inizio dell’anno scolastico, questa lettera sia rimasta inevasa, e che sia da parte del Comune sia da parte del Dirigente Scolastico, non abbiamo ricevuto nessuna risposta.

Ho scritto e ribadito la situazione anche all’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ma a tutt’oggi solo promesse e basta!

Ho ritenuto utile raccontare questa storia affinchè, da qui possano nascere idee e pareri mirati a risolvere la situazione.

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