“Assistente Igienico Personale”

Sentenza della Cga Sicilia

Ci appare utile pubblicare un importante articolo apparso sul Quotidiano “La Sicilia” in data 17/10/2012, che sancisce definitivamente, attraverso una sentenza della Cga, l’attribuzione delle responsabilità circa la figura dell’Assistente Igienico Personale da parte del Comune di residenza degli alunni con disabilità.

L’interrogativo rimane sempre aperto: “chi risarcisce noi genitori per tutto il tempo perso, per la fatica impiegata per far valere i diritti dei propri figli e per l’impegno economico delle spese legali?”

Il dibattito rimane ai lettori.

 

Mercoledì 17 Ottobre 2012 Catania (Provincia) Pagina 37

Il Comune di Giarre dovrà assistere Gaetano La «lotta» tra Enti.

Sentenza della Cga sul bambino disabile della scuola Macherione abitante però a Riposto

Il Comune di Giarre dovrà continuare a sostenere le spese dell’assistenza igienico-sanitaria durante le ore scolastiche al piccolo Gaetano Lo Turco fino al termine della scuola dell’obbligo.

È quanto ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia nella sentenza depositata il primo ottobre scorso. La decisione è solo l’ultimo atto di una vicenda che dura dal 2010, quando i coniugi Lo Turco impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il diniego del Comune di Riposto a garantire l’assistenza al figlio, gravemente disabile, durante le ore di frequenza scolastica, dal momento che il minore, seppur residente a Riposto, frequenta una scuola, il “Macherione”, che si trova a Giarre.

Lo scorso luglio una sentenza del Tar aveva disposto che il Comune ospitante, Giarre, provvedesse alle spese per un’assistente igienico-sanitaria da affiancare durante le ore scolastiche al minorenne, anche se residente a Riposto. I Lo Turco avevano tirato un respiro di sollievo: anche in assenza di una legge specifica che regolasse la questione, finalmente uno dei due Comuni contro cui avevano fatto causa si sarebbe occupato delle spese per l’assistente, che per alcuni mesi avevano sostenuto loro, costretti a mandare il figlio a scuola, anche per non incorrere nel reato di evasione dell’obbligo scolastico.
Ma la sentenza del Tar, cui i coniugi si erano rivolti constatata l’impossibilità di trovare un accordo pregiudiziale tra i due Comuni, che si rinfacciavano vicendevolmente la responsabilità di quelle spese, anziché essere risolutiva, ha rischiato di vacillare.

Il Comune di Giarre, infatti, aveva presentato ricorso in appello al Cga, chiedendo “l’annullamento e/o la riforma” della sentenza di luglio. Ora il Cga, respingendo il ricorso in appello del Comune di Giarre, garantisce a Gaetano la tanto agognata assistenza.

Ora pero’ il Comune potrebbe fare ricorso in Cassazione adducendo motivi di giurisdizione. «A colpirci è stata l’insensibilità delle istituzioni – commenta il papà, Leonardo Lo Turco – non ci sono parole per spiegare quello che ci hanno fatto. Abbiamo dovuto sostenere una battaglia, anche economica, per far valere i diritti di nostro figlio».


Lorena Leonardi


17/10/2012

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